Il Tar ha accolto il ricorso d’un tiratore del cui porto d’armi la questura aveva disposto la revoca per violazione delle norme antidoping.
Non può esserci automatismo tra l’avvio d’un procedimento per violazione delle norme antidoping e la revoca del porto d’armi. Lo ha stabilito il Tar del Lazio (sentenza 9960/2023; camera di consiglio del 14 marzo, ieri il deposito) accogliendo il ricorso d’un tiratore della cui licenza la questura di Roma aveva disposto la revoca.
Pur non concedendogli il risarcimento dei danni il Tar ha dato ragione al tiratore, le cui generalità sono coperte dagli omissis di rito. La denuncia che ha avviato il procedimento per doping era infatti «isolata e non sorretta da altri elementi probatori rivelatori della possibilità d’abuso, tali da giustificare il giudizio d’inaffidabilità»; dopo aver ricevuto le sue deduzioni difensive, l’amministrazione avrebbe dunque dovuto ben motivare la propria decisione d’andare ugualmente avanti.
Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.