Dopo la circolare di inizio luglio, la polizia di Stato ha diffuso un comunicato sul trasporto di armi.
Per sciogliere qualche dubbio sorto nelle ultime settimane, la polizia di Stato ha diffuso una nota in cui ribadisce la disciplina del trasporto di armi, soprattutto in collezione. Il contenuto ricalca da vicino la circolare di cui avevamo dato notizia a inizio luglio. Il dipartimento di Pubblica sicurezza, si legge, “ha elaborato un atto di indirizzo con il quale fornire i dovuti e necessari chiarimenti”.
Regime fiscale applicabile all’avviso di trasporto da parte dei collezionisti
L’avviso di trasporto presentato dal titolare della licenza di collezione di armi comuni da sparo “rientra tra gli atti, documenti e registri soggetti all’imposta in caso d’uso”. Pertanto “non dovrà essere corredato dalla marca da bollo”: non fa infatti parte dei documenti da presentare all’Agenzia delle entrate per la registrazione.
Se si parla di trasporto di armi detenute in collezione, l’obbligo “grava anche sul soggetto titolare di licenza di porto d’armi”. L’atto assolve infatti una duplice funzione. Garantisce “il generale controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale e la specifica vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all’intervallo tra una prova e l’altra”. Se invece devono essere trasportate armi comuni da sparo non detenute in collezione, il titolare della licenza “non dovrà presentare alcun avviso”. È infatti implicita la possibilità di poter trasportare con sé l’arma fino a un limite di sei pezzi.
Questura competente a ricevere l’avviso qualora le armi siano dirette verso una provincia diversa da quella di partenza.
Si può effettuare il trasporto andata e ritorno presentando l’avviso di trasporto alla questura di partenza. Quest’ultima, si legge, “provvederà a effettuare la comunicazione alla questura di destinazione”. Sarà sempre lei, “salvo diverso avviso”, ad apporre il visto sul documento di trasporto, per entrambe le tratte.
Validità di dichiarazioni rilasciate da enti diversi dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana di tiro a volo
I cittadini non italiani titolari di Carta europea d’arma da fuoco “interessati all’esercizio di attività sportiva” e che “intendano trasportare o trasferire le armi sul territorio nazionale dovranno munirsi di una valida dichiarazione rilasciata dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo o da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al Coni”.
Il sito web della polizia di Stato permette di approfondire tutte le indicazioni sul trasporto di armi e in generale su limiti e facoltà delle licenze.
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