La Cassazione chiarisce quali siano i termini entro cui denunciare il trasferimento di armi da un luogo all’altro.
Alla denuncia per il trasferimento di armi non si applica il termine massimo di 72 ore: bisogna agire nel minor tempo possibile. Lo chiarisce la prima sezione penale della Cassazione. L’articolo 38 del Tulps norma infatti due situazioni distinte: la prima denuncia di un’arma, da effettuare entro 72 ore dal momento in cui se ne entra in possesso, e la ripetizione della denuncia a seguito del trasferimento in un altro luogo di detenzione.
Le condotte “obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso”: nel primo caso l’amministrazione ignora l’identità del possessore e talvolta anche l’esistenza dell’arma; nel secondo “possiede un’informazione non aggiornata sul luogo in cui l’arma è detenuta”. Peraltro “in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta non è possibile individuare un momento in cui si acquisisce la materiale disponibilità dell’arma”. Pertanto è impossibile lavorare d’analogia. E dunque in caso di controllo dopo un trasferimento non ancora denunciato non ci si può difendere con un: “Eh, ma sono in regola: non sono ancora passate 72 ore”.
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