Decidendo sul caso di un vigile urbano condannato nel 1988, prima di entrare in servizio, e al quale la prefettura non ha rinnovato il porto d’armi venatorio, il Tar del Piemonte è tornato a esprimersi sull’articolo 43 del Tulps. Quello che disciplina il rapporto tra riabilitazione penale e porto d’armi.
Il libro sull’articolo 43 del Tulps, quello che disciplina il rapporto tra riabilitazione penale e porto d’armi, si arricchisce di un nuovo capitolo, reso noto ieri sera dal Tar del Piemonte. Come già accaduto, la giustizia amministrativa del Piemonte propende “per la tesi più elastica e costituzionalmente orientata”. Ossia che le condanne non possono essere considerate di per sé “fatto preclusivo immodificabile”. Ove fosse così, la norma risulterebbe, “nella sua irragionevolezza, di dubbia legittimità costituzionale”. Ecco perché è stato restituito il porto d’armi uso caccia a un agente di polizia municipale, condannato 30 anni fa, prima di vincere il concorso ed entrare in servizio, per rapina, partecipazione a banda armata e detenzione illegale di armi in concorso con altri.
Quando deve esprimersi su rinnovo o revoca del porto d’armi, l’amministrazione deve considerare anche la situazione attuale, non solo lo storico. Allo stesso tempo, il Tar del Piemonte non si associa alla posizione dei Tar di Friuli e Toscana. I due tribunali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo contestato davanti alla Consulta. Citando la Corte costituzionale, scrive il Tar, “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”.
Le tappe della vicenda
Nel 1988 l’uomo, le cui generalità sono comprensibilmente oscurate, fu condannato per gli eventi occorsi sei anni prima. La riabilitazione arrivò nel 1994. Nel 1996 vinse il concorso per agente di polizia municipale. Poi nel 1998 ottenne la qualifica di agente di pubblica sicurezza autorizzato al porto della pistola di servizio. Nel 2011 ottenne il porto d’armi venatorio. Ma nel 2017, alla scadenza, il rinnovo è stato negato perché la condanna del 1988 è stata considerata ostativa al rilascio del porto d’armi. Adesso la sentenza del Tar.