La sezione bresciana del Tar della Lombardia si è espressa sul ricorso di un cacciatore bresciano al quale la prefettura aveva revocato il porto d’armi. L’uomo contestava l’accusa di omessa denuncia di trasferimento di armi facendo leva sul breve intervallo di tempo nel quale si è configurato lo spostamento.
La denuncia di trasferimento di armi è obbligatoria anche quando le si spostano per poco tempo, se il trasporto non è “meramente strumentale”. Ossia se, come nel caso in specie, non è soltanto funzionale all’esercizio della caccia, ma “determina la conservazione delle armi in un luogo diverso da quello indicato”. Così ha stabilito il Tar della Lombardia respingendo il ricorso di un cacciatore bresciano al quale la prefettura aveva revocato il porto d’armi. Omettere la denuncia di trasferimento di armi, anche per un breve intervallo di tempo, può giustificare il giudizio di inaffidabilità. Se ne desume infatti, scrive il Tar, “una condotta indicativa di scarsa attenzione alla normativa di settore”.
Perché, a prescindere “dalla durata dell’uso di un diverso luogo di custodia”, la denuncia è necessaria. L’amministrazione vuole sapere tendenzialmente in ogni momento dove siano custodite tutte le armi disponibili sul territorio. Pertanto la modifica del luogo in cui sono conservate le armi “deve essere tempestivamente comunicata”, anche se occorsa per un breve intervallo.