Molte domande che arrivano in redazione riguardano la capacità massima dei caricatori. Vediamo di analizzare – in maniera sintetica – i punti più importanti
A mio avviso va posta attenzione alla capacità massima dei caricatori solo con riguardo a quelli superiori a 29 colpi per calibro compatibile con quello militare. Questo perché la Cassazione si nuove in modo draconiano e secondo alcune sentenze è facile trovarsi in guai seri. Per il resto la norma sulle capacità, da ultimo ragguagliata alle norme europee, vincola le armi lunghe a 10 colpi e a 20 per le armi corte. Fa eccezione il limite di 29 colpi (per le armi lunghe sportive), la cui genesi è stata travagliata e di non chiarissima comprensione. Trattasi di un modo elegante, che proviene dal Banco nazionale di prova, per supplire alle obiezioni che riguardavano una corretta applicazione dell’articolo 2 della legge 110/75: “sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzo del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate a utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari”. Il Banco di prova stabilì che questo limite al “volume di fuoco” fosse un colpo in meno rispetto alla capacità di 30 colpi dei caricatori normalmente utilizzati dalle più diffuse armi militari. Per quanto assurda possa sembrare, tale soluzione ha salvato capra e cavoli. A mio parere non è più assurda della formulazione dell’art. 2 legge 110/1975, che si basa su dati indefiniti che andavano specificati; per evitare che qualcuno potesse ritenere ad alto volume di fuoco qualsiasi arma con più di due colpi! Per le armi corte sportive, l’indirizzo prevalente è quello di considerare la massima capacità menzionata nel regolamenti degli organi che hanno dato parere favorevole alla qualifica “sportiva” della pistola.