La sentenza 8522 del Consiglio di Stato di fatto rende pressoché impossibile la difesa abitativa.
La decisione del Consiglio di Stato sancisce in poche righe il necrologio della difesa abitativa. “Come correttamente evidenziato dalla prefettura” si legge “il rilascio della licenza di pistola per uso sportivo non consente di utilizzare l’arma da fuoco per finalità diverse rispetto a quelle per cui la licenza è stata concessa. L’appellante non ha infatti mai chiesto il rilascio di una licenza di porto d’arma per difesa personale. Tale circostanza non è trascurabile, in quanto altri sono i presupposti e i procedimenti quando si tratti di rilasciare licenze per difesa personale”. È dunque “immune dai vizi denunciati la determinazione di disporre il divieto di detenzione di armi e munizioni quando l’arma, legittimamente detenuta per una determinata finalità, sia utilizzata in modo improprio”.
Secondo questa sentenza difendersi da malviventi e rapinatori vuol dire usare le armi in modo improprio. Non riesco neppure a commentare tanto sono sconcertato. La decisione crea un precedente esiziale e di danno definitivo; non potrà non avere risvolti dirompenti sull’assetto amministrativo dal punto di vista di chi si trova nella necessità di fare uso delle armi per difendersi.
È una vera rivoluzione al contrario che segna una netta invasione di campo: sono temi propri del diritto penale, non di quello amministrativo; scrivendo che solo chi possiede il porto per difesa personale può difendersi con le armi a casa propria, la sentenza arriva a legittimare qualsiasi provvedimento ablativo ex articolo 39 del Tulps.
Porto d’armi e codice penale
Che in Italia fosse decisamente sconsigliabile difendersi da ladri e rapinatori senza avere da parte alcune centinaia di migliaia di euro per poter risarcire i danni e pagare avvocati e periti si era capito da tempo. Oggi però si scrive che solo 12.000 individui (in diminuzione; le licenze per difesa non vengono più rilasciate né rinnovate), circa l’1% di chi ha un porto d’armi, può usare un’arma dentro la propria abitazione per difendersi. Tutti gli altri non possono più farlo in quanto il titolo (grave errore!) non lo consente.
In concreto: è il codice penale, non le licenze di porto d’armi, a permettere l’utilizzo delle armi per difendersi. L’articolo 52 del codice penale si riferisce unicamente “all’arma legittimamente detenuta” senza alcun riferimento al porto d’armi. Cosa che consente a qualsiasi soggetto di difendersi, anche con un’arma da fuoco, se sussistono le condizioni e viene soddisfatto il criterio di proporzionalità.
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