Davanti a una richiesta di licenza di porto d’armi per difesa la prefettura non può restare in silenzio per più dei 120 giorni previsti dalla legge.
Il termine di 120 giorni previsto dalla normativa è tassativo (il testo di riferimento è il dpcm 58 del 31 marzo 2013): pertanto è illegittimo il silenzio della prefettura che impiega più tempo per rispondere a chi le ha chiesto il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa.
Lo ha stabilito il Tar del Veneto (sentenza 1304/2024) accogliendo il ricorso dell’amministratore di una società che lavora e commercializza metalli preziosi (in alcune giornate il deposito può raggiungere il valore di sei milioni di euro): nel dicembre 2022 aveva chiesto il porto di pistola per difesa, da associare al porto d’armi sportivo di cui era già titolare.
La prefettura di Padova aveva impiegato quasi un anno per rispondere, e nel novembre 2023 s’era limitata a comunicare il preavviso di rigetto, senza peraltro concludere il procedimento con un provvedimento espresso (glielo impone la legge 241/90), che sarebbe stato possibile impugnare.
Chiaramente il Tar non può esprimersi sul merito della risposta: ha dunque ordinato alla prefettura di procedere entro trenta giorni, condannandola a pagare 1.000 euro come risarcimento per le spese legali.
Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.