La Cassazione avrebbe sancito che – fermo l’obbligo di denuncia entro le 72 ore dalla loro materiale acquisizione – è pienamente legale e lecito detenere munizioni di tipo differente (per calibro) da quelle impiegabili nelle armi che possediamo
Da una delle news sempre aggiornate del nostro sito internet armimagazine.it rilevo questo spunto di discussione. Non vedo grosse novità, in tale principio, rispetto a quanto già si sapeva. Ho sempre ritenuto che il titolare di licenza avesse la facoltà, per motivi che non sto a indagare (studio, collezione, mera curiosità) e che neppure la legge dovrebbe, di comprare ogni tipo di munizioni non vietata e detenerla, pur non possedendo un’arma che la potesse sparare. Non ho mai capito su quali fondamenta si potesse basare la tesi opposta. Parlo, in tal caso, di detenzione soggetta a denuncia sic et simpliciter, indi è sempre necessario rispettare il limite massimo e le modalità di denuncia che la questura prescrive, che sappiamo non essere identiche ovunque. Specifica per calibro, specifica per unità detenute per arma corta e lunga, assenza di specifica.
E quindi?
Quindi, come abbiamo sempre pensato, se un appassionato desidera detenere una o due cartucce (o una scatola) dei più noti calibri da safari africano (saranno una decina) perché non lo potrebbe fare? Dovrebbe – forse – detenere una decina di carabine o express dei calibri corrispondenti? Sicuramente no. Al di là della convenienza economica di sostenere una simile spesa, tali munizioni costano parecchio, non ci sarebbe molto da discettare. Ovvio che andranno denunciate: 10 colpi in .470 Ne e altrettanti in .416 Rigby, mettiamoci anche l’immortale .375 H&H magnum e quanto altro vi aggrada.