Il Tar del Lazio s’è espresso su una vicenda che riguarda la separazione consensuale dei coniugi e il divieto di detenzione armi ex articolo 39 del Tulps.
È opportuno segnalare quanto deciso dal Tar del Lazio (sentenza breve 14790/2022) in tema di separazione consensuale dei coniugi e divieto di detenzione armi ex articolo 39 del Tulps; lo aveva decretato la prefettura per quello che comunemente si definisce come stato di tensione fra i coniugi.
Capita che a margine di tali procedure civilistiche siano sporte denunce o querele, spesso per motivazioni futili o che coinvolgono gli alimenti reclamati o le condizioni di affido della prole. La situazione ovviamente si complica quando un coniuge detiene regolarmente armi; spesso armi e licenze vengono ritirate in via precauzionale, ma troppe volte assistiamo a veri provvedimenti ablativi permanenti emessi senza un vero motivo.
In situazioni simili ogni pericolo è ampiamente scongiurato con il ritiro cautelare in attesa di una verifica approfondita su come evolverà la vicenda. La verifica non si deve fermare alla presa d’atto (pacifica) che i coniugi non vadano più d’accordo; e non si può prescindere dall’esito del contenzioso civile, delle denunce e delle querele.
Querele ritirate
Sono questi i principi che hanno mosso il Tar del Lazio, che scrive che «la prefettura non tiene conto dei fatti rappresentati e comprovati dal ricorrente»; la moglie ha infatti ritirato «le querele per reati non commessi con l’uso delle armi»; è pertanto verosimile che il procedimento penale s’arresti.
La moglie ha infatti subito ritirato le querele; la vertenza familiare si è conclusa con la separazione consensuale dei coniugi; il provvedimento non ha tenuto in alcun modo conto delle circostanze relative alla idoneità all’uso delle armi del ricorrente e alla consistenza delle querele presentate dalla moglie, in risposta al ricorso di separazione con addebito presentato dal marito, e ritirate pochi mesi dopo, all’atto della firma della separazione consensuale; alla luce della documentazione depositata in atti e della intervenuta composizione consensuale della separazione, non sussistono i presupposti idonei all’adozione del provvedimento; la natura precauzionale della misura richiede pur sempre la sussistenza di elementi a sostegno del pericolo di abuso delle armi, che non risultano esplicitati; pertanto il Tar ha deciso d’accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato.
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