La Prima sezione penale si rimette alle Sezioni unite: i giudici sono convinti che il porto di arma clandestina non sia altro che una specificazione del porto illegale di armi comuni. E quindi le sanzioni non devono essere moltiplicate.
Il porto di arma clandestina può rappresentare una specificazione del porto illegale di arma comune da sparo. E come tale assorbire in sé l’altro comportamento. Così che chi se ne rende colpevole deve essere indagato per un solo reato. Sembra banale: se si ha con sé un’arma clandestina, per forza si è responsabili di porto illegale. Ma è la prima volta che la Cassazione prende posizione in questo senso, andando in direzione contraria rispetto alle precedenti sentenze. E, vista l’interpretazione tutt’altro che pacifica, la Prima sezione penale si rimette alle Sezioni unite per fare luce definitiva.
Quale relazione tra porto illegale di arma comune e porto di arma clandestina?
“Il reato di porto illecito di arma comune da sparo dovrebbe”, scrivono i giudici, “ritenersi assorbito nel reato di porto di arma clandestina per evitare l’ingiustificato moltiplicarsi delle sanzioni”. Il confronto tra le leggi “consente di affermare che tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale sul porto illecito di arma da sparo in luogo pubblico sono presenti in quella di porto di arma da sparo clandestina”. E che quest’ultima “contiene inoltre in sé gli elementi specializzanti della particolare natura dell’arma portata”.
I due reati si possono paragonare “a due cerchi concentrici, di cui quello più ampio contiene in sé tutti gli elementi del minore”.
Il caso e la giurisprudenza
Tutto nasce dal procedimento penale contro un quarantaduenne siciliano. Dopo il dispositivo della sentenza del 3 aprile 2017, a circa un mese di distanza sono state rilasciate le motivazioni dei giudici.
Finora la giurisprudenza riteneva che un solo fatto, cioè avere con sé in pubblico un’arma illegale, potesse configurare contemporaneamente due reati. Ossia porto illegale di arma + porto di arma clandestina. Nessuno dei quali assorbiva l’altro. Perché, fino all’ultima sentenza, si riteneva che il reato di porto di arma clandestina servisse a eliminare dal territorio dello Stato “armi prive dei numeri, dei contrassegni e delle sigle” che le caratterizzano. Mentre il reato di porto illegale di arma comune nasceva dall’esigenza di “impedire la circolazione in pubblico, in forme e con modalità non consentite, di armi e di consentire alla competente autorità i relativi controlli”.
Il procedimento penale è nato da un controllo della polizia giudiziaria nei pressi dell’aeroporto di Comiso. Nell’autovettura dell’uomo gli agenti avevano trovato una pistola Tanfoglio GT 28 modificata. L’arma, originariamente a salve, era stata convertita e dotata di caricatore a sei colpi.
Saranno dunque le Sezioni unite ad avere l’ultima parola sul destino dell’uomo e sulle future interpretazioni della legge.