Il Viminale chiarisce in quali casi sciabole e spadini debbano essere considerati armi bianche.
Se muniti della punta o del taglio, sciabole e spadini devono essere considerati armi a tutti gli effetti (“cosiddette armi bianche”). Pertanto ci vuole la licenza per acquistarle, così come sono obbligatori la denuncia e l’avviso di trasporto.
Se invece sono prodotti e commercializzati già privi di punta e di filo tagliente “o resi un mero simulacro” per costituire “accessorio d’ornamento dell’uniforme”, non sono armi bianche, ma strumenti atti a offendere. Non sono quindi soggetti a tutti gli obblighi previsti dal Tulps. Ma il loro porto non è comunque consentito senza giustificato motivo. L’eccezione si può ritrovare “nell’esigenza di dover corredare l’uniforme con la sciabola o lo stiletto in manifestazioni di carattere militare”. Si parla tipicamente di “giuramenti, feste nazionali, cerimonie, parate”.
Il riferimento non è casuale. La circolare del ministero dell’Interno che chiarisce questi passaggi nasce in risposta alle sollecitazioni del ministero della Difesa. Sono stati infatti avanzati, si legge nel documento, “alcuni interrogativi circa il regime giuridico relativo alla detenzione e al trasporto [di spade e spadini] qualora i detentori siano militari in servizio [oppure] si tratti di loro eredi”.
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