Chi deve denunciare il trasferimento delle armi non ha a disposizione 72 ore.
Il termine di 72 ore non si applica a chi deve denunciare il trasferimento delle armi, solo a chi ne entra in possesso per la prima volta. La prima sezione penale della Cassazione si è così espressa nella sentenza 10310/2020, le cui motivazioni sono state diffuse qualche ora fa. La differenza di approccio tra le due situazioni è giustificata dal “fondamento del tutto diverso” su cui si basano. Non sapere chi disponga di un’arma non è infatti lo stesso che non essere aggiornati sul luogo di detenzione.
È sempre necessario che l’autorità di pubblica sicurezza “abbia certezza del luogo in cui l’arma è detenuta al fine di effettuare gli eventuali necessari controlli”. Ciò non sarebbe possibile se “il possessore fosse abilitato agli spostamenti non segnalati dell’arma perché effettuati entro il termine di settantadue ore dal primo movimento”. Ecco perché il termine non può essere interpretato come un intervallo “in cui sussiste per il titolare dell’arma l’indiscriminata facoltà di rimuovere le armi dal domicilio oggetto della denuncia e di riporle altrove”.
La legge: l’articolo 38 del Tulps
“Chiunque detiene armi, parti di esse […] munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità. […] La denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogniqualvolta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia”.
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