Giungono alla nostra attenzione quesiti che domandano quale sia la sorte del “detentore semplice” di armi, ossia di chi detiene armi senza un porto d’armi in corso di validità, qualora il certificato medico che ne attesta i requisiti psico-fisici (necessario ex lege) sia stato rilasciato nella primavera del 2015 e stia scadendo in questi giorni di grave emergenza. Si rammenta che tale certificazione deve essere nuovamente presentata dopo cinque anni, ma in questo periodo può essere impossibile farlo.
Possiamo ipotizzare un’applicazione dell’art. 103 del recentissimo dl 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale.
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
- Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.(omissis)
Abbiamo sentito qualche parere che sosteneva che anche i porti d’arma in scadenza sarebbero destinati a subire la stessa proroga. Sul punto era opportuno un chiarimento del ministero dell’Interno per (r)assicurare tutti gli interessati che tali licenze di polizia sono ricomprese tra i permessi o le autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Il Ministero ha dato parere favorevole con una circolare oggi pervenuta, quindi siamo tutti più tranquilli circa la proroga/sospensione dei termini almeno fino al 15 aprile 2020 e la validità delle licenze fino al 15 giugno 2020.
Nel frattempo, spero apprezzerete lo sforzo di rispondere in tempo reale su tali problematiche, aiutandoci a vicenda.
Un cordiale saluto a tutti.