Leggiamo sui vari portali internet, con frequenza preoccupante, quasi giornaliera, che le forze dell’ordine e la vigilanza venatoria stanno conducendo su scala nazionale controlli su tutti coloro che esercitano l’attività venatoria. Una delle contestazioni più frequenti – a quanto pare – verte sul mancato rispetto delle distanze che il cacciatore deve osservare, soprattutto (ma non solo) nel momento dello sparo, culmine del prelievo venatorio
Giova pertanto rammentare quali sono i princìpi che devono essere osservati per non incorrere in questo tipo di sanzione. Abbiamo scelto di citare, oltre alle distanze, anche le “violazioni” più comuni (non entro nel merito della sussistenza dei reati, ma spesso non è proprio così), che le associazioni anti-caccia invitano a denunciare e a perseguire.
Distanze dalle case: la caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. È vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.
Distanze da strade e ferrovie: la caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. È vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.
Distanze da mezzi agricoli: la caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.
Distanze da animali domestici: la caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo a una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
Giorni vietati: martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio, anche se festivi.
Violazione di domicilio: l’articolo 614 del codice penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.
Disturbo delle persone: l’articolo 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
Spari nei pressi delle abitazioni: l’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.