Il Consiglio di Stato prende tempo sulla possibilità di accorciare la durata del porto d’armi, qualora lo richieda la situazione di salute del cacciatore o del tiratore.
Non può essere una sentenza su un’istanza cautelare a decidere sull’ammissibilità della ridotta durata del porto d’armi. Per farlo, ci vuole un’udienza pubblica, già fissata al 28 marzo 2019. Lo ha deciso il Consiglio di Stato respingendo per adesso il ricorso di un cacciatore di Udine. Lo scorso maggio, il Tar del Friuli aveva deciso per la mancata concessione del porto d’armi venatorio. Decisiva l’annotazione sul certificato medico. Insieme alla dichiarazione di idoneità, si legge infatti che il cacciatore è “rivedibile tra un anno”. Il motivo? L’insorgere di una malattia che nei mesi successivi potrebbe peggiorare, facendo venire meno i requisiti psico-fisici necessari.
L’uomo aveva chiesto il rilascio di porto d’armi “con efficacia temporale limitata o comunque condizionato alla presentazione annuale di un certificato medico”. Questura e Tar avevano detto di no, il Consiglio di Stato prende tempo. Ci vuole una decisione di merito, tutt’altro che scontata anche se si considera “il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi”.