Il divieto automatico di porto d’armi può ancora scattare in caso di riabilitazione da un reato previsto dall’articolo 43 del Tulps. Accade, scrive il Tar del Veneto, se la procedura si è instaurata prima che entrasse in vigore la nuova norma che elimina l’automatismo.
Anche se la nuova Direttiva armi non prevede più il divieto automatico di porto d’armi in caso di reato e successiva riabilitazione, il no scatta lo stesso se il procedimento è iniziato prima del recepimento. Ossia quando ancora sussisteva automatismo tra reato ex articolo 43 del Tulps e diniego di porto d’armi. A prescindere dall’eventuale riabilitazione. È questa la posizione del Tar del Veneto, che ha respinto il ricorso di un cacciatore vicentino.
La modifica normativa, scrivono i giudici, non può applicarsi al caso in questione. La legittimità del divieto deve essere valutata “sulla base della normativa ratione temporis vigente al momento dell’istruttoria procedimentale e dell’adozione del provvedimento”. Ossia valutando quale fosse la norma in quel momento. Ne risulta quindi che “l’automatismo preclusivo […] risulta legittimo sulla base della disciplina di cui all’articolo 43 Tulps ratione temporis vigente”. Ci sta però che sia solo il primo episodio di una nuova serie.