Il divieto automatico di porto d’armi non scatta in caso di semplice condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 43 del Tulps.
Aver commesso uno dei reati previsti dall’articolo 43 del Tulps comporta il divieto automatico di porto d’armi solo in caso di condanna alla reclusione, non di condanna in astratto; se dunque il tribunale ha deciso per una pena pecuniaria resta d’obbligo per l’amministrazione una valutazione discrezionale nel momento in cui le viene chiesto il rilascio della licenza.
Così ha deciso il Consiglio di Stato (sentenza 7812/2022) respingendo il ricorso del ministero dell’Interno contro la sentenza del Tar. Lo aveva coinvolto un cacciatore trentino cui la questura aveva negato il porto d’armi per una vecchia condanna per furto aggravato; la pena di 15 giorni di reclusione era stata sostituita da una pena pecuniaria.
Nella legge assume rilievo la condanna alla reclusione, non la semplice condanna; come già aveva scritto il Tar “la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria neutralizza […] l’automatismo preclusivo al rinnovo del porto d’armi”.
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