La prima sezione penale della Cassazione chiarisce quando debba essere presentata la denuncia di trasferimento armi.
La denuncia di trasferimento armi deve essere sempre ripetuta, anche se le due abitazioni coinvolte sono “ubicate a brevissima distanza”. Lo ribadisce la prima sezione penale della Cassazione con la sentenza 7418 le cui motivazioni sono state diffuse ieri. L’obbligo rimane tale anche se le armi sono trasferite “nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza”. La legge in vigore serve infatti ad assicurare che lo Stato conosca sempre con certezza il luogo esatto in cui l’arma è detenuta. L’intervento normativo del 2010, che ha sostituito l’ambiguo “da una località all’altra dello Stato” con un più chiaro “in un luogo diverso”, non lascia spazio a interpretazioni. Ecco perché, anche se per motivi strettamente giuridici annulla il sequestro probatorio, la Cassazione conferma il divieto di restituire le armi nel caso di omessa denuncia in esame.
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