La qualifica di un’arma non funzionante dipende da quanto l’inefficienza è irreversibile.
La qualifica di arma resta intatta qualora anche se non funzionante si presenti «agevolmente riparabile», così che se ne possa «ripristinare l’originaria attitudine lesiva»; perché non sia più tale è necessario che sia «divenuta ormai totalmente e irreversibilmente inefficiente», così che «venga definitivamente a mancare la situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica incolumità».
Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 30367/2023) annullando senza rinvio, perlomeno limitatamente a questo capo d’accusa, la sentenza di condanna emessa dal gup del tribunale di Foggia a chiusura del rito abbreviato.
L’arma incriminata è un revolver calibro 10,4 mm ad azione singola, con telaio completamente aperto, prodotto prima del 1924 e adottato come arma d’ordinanza dai carabinieri reali; funziona in astratto, ma concretamente non è in grado d’esplodere colpi. I periti ne hanno infatti riscontrato un’inefficienza «completa e irreversibile in relazione all’uso lesivo» originariamente previsto.
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