La Cassazione ha chiarito che perché un’arma sia classificata come arma da guerra contano le sue caratteristiche, non l’utilizzo effettivo da parte di un esercito.
Un’arma dev’essere qualificata come arma da guerra in base alle proprie caratteristiche che ne rendono eventualmente possibile la destinazione al moderno impiego bellico; non conta se attualmente sia in dotazione a corpi o reparti di forze armate, italiane o straniere, oppure no. Lo ribadisce la prima sezione penale della Cassazione con la sentenza 31595/2022, la stessa nella quale ha chiarito che la decisione sulla classificazione come arma comune o arma da guerra spetta solo al Banco di prova. Possono dunque esistere armi da guerra che nessun esercito abbia mai utilizzato.
Già nei precedenti gradi di giudizio il fucile oggetto della controversia, un M40, «era stato correttamente qualificato come arma da guerra in considerazione della sua spiccata potenzialità offensiva […], derivante dal suo funzionamento a raffica».
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