Il Tar dell’Umbria considera irrilevante la conclusione del processo penale ai fini di una decisione meramente amministrativa.
La prescrizione in sede penale non determina conseguenze automatiche dal punto di vista amministrativo. E pertanto chi viola la legge sulla caccia, come quel cittadino di Perugia trovato a cacciare all’interno del parco nazionale dei Monti Sibillini, può incorrere nella revoca del porto d’armi anche se la giustizia non riesce ad arrivare a una sentenza in tempo utile. Il Tar dell’Umbria considera l’intervenuta prescrizione come “una mera condizione preclusiva all’accertamento del reato in sede penale” che “non esclude la valutazione del fatto storico contestato nella sua oggettività, laddove si ravvisi un indice di non completa affidabilità dell’istante, ovvero di sua pericolosità”. La prescrizione è un fatto tecnico che non cancella quanto storicamente accaduto: può interrompere un processo penale, ma non può far diminuire il peso che ha un evento sull’affidabilità di una persona fin lì autorizzata a portare le armi.