Il Tar del Lazio s’è espresso sull’obbligo di denunciare il possesso di armi antiche non funzionanti.
Anche se non denunciato, il possesso di armi antiche non funzionanti “non costituisce fatto idoneo a fondare [il timore] di un pericolo d’abuso”; pertanto la revoca della licenza per altre armi regolarmente denunciate dev’essere annullata. Lo ha stabilito il Tar del Lazio (sentenza 15871/2022) accogliendo il ricorso contro la decisione della prefettura di Roma che aveva disposto il divieto di detenzione di armi ed esplosivi.
Nel corso di una perquisizione le forze dell’ordine avevano infatti rinvenuto “una pistola a tamburo di fattura antica” ricevuta in dono 50 anni prima perché mantenesse viva una tradizione familiare; ma non funzionava, e pertanto non si può considerarla un’arma da fuoco da denunciare. Il divieto di detenzione, scrive il Tar, “necessita peraltro di ben altro approfondimento istruttorio e apparato motivazionale, soprattutto a fronte di una condotta affidabile che si è protratta nel tempo”. Bisogna però aver chiaro che non si tratta di un precedente da considerare universalmente valido: da Tar a Tar le valutazioni potrebbero cambiare.
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