Il Tar conferma la posizione del ministero: ai magistrati onorari non è consentito il porto d’armi senza licenza.
Il porto d’armi senza licenza è consentito soltanto ai magistrati ordinari, o di carriera, non a quelli onorari: lo ha ribadito nelle scorse ore il Tar del Lazio respingendo (sentenza 14969/2022) un ricorso contro la circolare emessa dal ministero della Giustizia il 18 gennaio 2018.
Considerato il regime di deroga che stabilisce, l’articolo 7 della legge 36/1990 non è suscettibile d’interpretazione analogica. La facoltà di portare un’arma senza licenza è infatti legata allo status del magistrato, non alle funzioni che svolge; e la locuzione «magistrati dell’ordine giudiziario» comprende solo chi è annoverabile nella magistratura ordinaria. Il Tar ne conclude che, «in ragione dell’eccezionalità della misura, il legislatore ha circoscritto il beneficio [ossia la possibilità di portare un’arma senza licenza] in favore esclusivamente di coloro che fanno parte della magistratura di carriera»; ne restano dunque esclusi «coloro che appartengono all’ordine giudiziario in via funzionale e non anche strutturale».
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