La sezione di Genova del Tribunale amministrativo regionale ha stabilito che un imprenditore possa armarsi per tutelare la propria azienda.
È lecito usare un’arma legittimamente detenuta per difendere i beni della propria impresa. E a fortiori è lecito ottenere il porto d’armi per difesa personale. Anche in assenza di minacce, aggressioni e reati di altro genere contro la persona. Lo ha stabilito il Tar della Liguria con la sentenza 256/2017 pubblicata nel pomeriggio del 22 marzo. E ha così permesso a un imprenditore di legname di ottenere il rinnovo del porto d’armi, sempre concesso dal 1975 al 2015. E poi revocato per una decisione della prefettura di Savona che non ne rilevava la necessità.
Sì al porto d’armi per difesa personale
L’uomo trasporta spesso denaro contante per la gestione dei rapporti coi clienti e coi fornitori. E l’amministrazione pubblica non può permettersi di affermare che l’imprenditore “potrebbe avvalersi dei servizi offerti dal sistema bancario per evitare il trasporto di elevate somme di denaro”. La sentenza, esecutiva, condanna inoltre il Ministero dell’Interno al pagamento dei 2.000 euro di spese processuali.