Il dipartimento di Pubblica sicurezza chiarisce che non è automatico il rilascio di porto d’armi per difesa agli ufficiali delle forze armate.
Il potere discrezionale del prefetto rimane intatto anche se si parla di porto d’armi per difesa agli ufficiali delle forze armate. Lo ribadisce una circolare del ministero dell’Interno che blinda la decisione del Consiglio di Stato.
Come gli agenti di pubblica sicurezza, anche gli ufficiali dell’esercito devono dimostrare di aver bisogno dell’arma quando girano in abiti civili. Per farlo, oltre che sulla loro posizione specifica e un eventuale impiego all’estero possono appoggiarsi anche sull’esposizione al rischio di tutte le forze armate nello specifico contesto della provincia.
La deroga consentita dai regolamenti riguarda solo il regime fiscale di favore: in caso di rilascio, la licenza è gratuita. Ma spetta sempre al prefetto valutare se il rischio sia attuale e quanto sia grave. Anche se le autorità militari attestano che si lavora in situazioni di possibile esposizione a rischio, il rilascio della licenza non è dunque automatico.
Il dipartimento di Pubblica sicurezza ribadisce peraltro che, in caso di rifiuto, la motivazione deve essere congrua e sufficiente, ossia articolata ed esaustiva. Detto altrimenti: il prefetto deve dar conto che non esistano “fattori comprovati di rischio specifico”.