Se si ha il porto d’armi in scadenza e, per i più disparati motivi, non volerlo rinnovare. Che cosa bisogna fare allora con le armi e le munizioni che si possiedono?
Risponde l’esperto legale di Armi Magazine, l’avvocato Fabio Ferrari.
Il rinnovo del porto d’armi non è obbligatorio per continuare a detenere regolarmente armi e munizioni. Occorre però produrre la certificazione medica attestante di essere in possesso dei requisiti minimi per detenere armi, ovvero che l’interessato non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere (assenza di deficit mentali, nessun uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcool).
Tale documento va nuovamente presentato ogni cinque anni. Questo è previsto dall’art. 38 Tulps a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2018 in vigore dal 14 settembre 2018:
«Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39».
Resta inteso che senza porto d’armi non si possono trasportare armi e munizioni al di fuori del luogo di detenzione e non si possono fare acquisti.
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