La Cassazione ha chiarito quali siano gli elementi necessari a sostenere che s’è agito per legittima difesa.
Per invocare la legittima difesa non è sufficiente descrivere un contesto «astrattamente riconducibile all’applicazione di una causa scriminante»: l’imputato, chiarisce la Cassazione (quinta sezione penale, sentenza 17154/2024; udienza del 28 febbraio, motivazioni diffuse qualche giorno fa), deve mettere a disposizione del giudice «una serie di elementi [concreti] di indagine», tra i quali non si può annoverare semplicemente lo stato d’animo.
Rimane dunque confermato per intero quanto stabilito dalla Corte d’appello di Torino, chiamata a pronunciarsi su una decisione del tribunale monocratico della quale aveva confermato l’impianto pur rimodulando le sanzioni.
Se non ben circostanziata, la dichiarazione di voler «difendere [la propria] ragazza dalle molestie di alcuni giovani» non è un motivo sufficiente per evitare la condanna per lesioni; né, visto che dal proiettile sparato con una pistola a gas è rimasto colpito un terzo, per far considerare colposa la condotta.
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