La Cassazione s’è espressa su un caso d’omessa denuncia di trasferimento di un’arma rottamata.
La normativa presuppone che si abbia a che fare con un’arma funzionante effettivamente spostata da un luogo a un altro: non è dunque punibile l’omessa denuncia di trasferimento di un’arma rottamata, anche se il proprietario «ha consapevolmente omesso di dichiararne la perdita della disponibilità avvenuta arbitrariamente, senza la supervisione degli uffici di sicurezza»; lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 3463/2023) accogliendo il ricorso contro la sentenza del tribunale di Velletri che aveva deciso per la condanna a 100 euro d’ammenda.
Motivando la propria decisione la Cassazione ricorda che la legge punisce non «il trasferimento d’armi non immediatamente denunciato, ma in costanza di trasferimento l’omessa ripetizione della denuncia di detenere armi»; l’obbligo dunque «si protrae nel tempo fino a quando l’autorità [non abbia ricevuto comunicazione] della nuova località in cui [si sia trasferita] l’arma».
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