In caso di omessa denuncia del trasferimento di un’arma l’oblazione evita il procedimento penale ma non la confisca; si tratta di un principio valido in generale per tutti i reati che riguardano le armi.
Qualora il titolare della licenza si renda responsabile dell’omessa denuncia del trasferimento di un’arma, la confisca è obbligatoria anche se il procedimento penale si conclude con l’estinzione del reato per oblazione. Lo ha ribadito la Cassazione (sentenza 16321/2022 della prima sezione penale) accogliendo il ricorso della Procura contro la sentenza del gip. Il procedimento riguardava un cinquantenne fiorentino che non aveva denunciato il trasferimento di tre doppiette e due fucili semiautomatici.
Obbligatoria per tutti i reati che hanno a che fare con le armi, la confisca è esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito o se l’arma appartiene a una persona estranea al reato; in tutti gli altri casi, compresa dunque l’oblazione (= pagamento di una somma di denaro che estingue il reato), la giurisprudenza la considera obbligatoria.
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