Neppure la nuova legittima difesa copre chi si rende protagonista di un attacco preventivo contro un intruso dentro la propria abitazione.
Perché si possa ricadere entro i confini della nuova legittima difesa, bisogna che l’assalitore si sia introdotto in casa con violenza o minaccia e che si debba fronteggiare un pericolo concreto frutto di un’aggressione ingiusta. Anche se lascia uno spiraglio a “future evoluzioni interpretative”, la Cassazione prende una posizione netta sulla nuova legittima difesa. E coglie l’occasione per specificare che l’introduzione nella legge dell’avverbio “sempre” ne estende l’ampiezza “solo apparentemente”. Il fatto che nel codice rimanga in vita l’ipotesi dell’eccesso colposo, non punibile solo per minorata difesa o grave turbamento, non fa altro che confermarlo.
La Corte ha così respinto il ricorso di un giovane condannato in appello per lesioni. Essendosi accorto che qualcuno si era già introdotto nel suo appartamento, ha atteso che tornasse e non appena ha tentato di aprire la porta lo ha colpito alla testa con una mazza da baseball. Non conta che sarebbe successo altrimenti: si tratta di un vero e proprio attacco preventivo, non di una difesa.
Perché si possa parlare di difesa, bisogna che si verifichi un attentato all’incolumità o quantomeno un pericolo d’aggressione. E per definirlo non basta che qualcuno violi il domicilio, come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello. Visto poi che sono stati esclusi i motivi della scriminante (= non c’è offesa da cui difendersi), non si può neppure parlare di eccesso colposo, che la nuova legittima difesa scusa in caso di grave turbamento e minorata difesa.