Dopo l’entrata in vigore della legge 238/2021, il Viminale chiarisce come debbano essere classificate le munizioni per armi corte calibro 9×19.
Quelle contraddistinte dal marchio Nato (“o da altra marcatura idonea”) restano disciplinate dalla normativa sulle munizioni per armi da guerra, tutte le altre sono da considerarsi prodotte per il mercato civile e sottoposte alla legge sulle armi comuni: con la circolare 557/PAS/U/001522/10900(27)9 il ministero dell’Interno chiarisce come debbano essere gestite le munizioni per armi corte calibro 9×19.
Dallo scorso 1° febbraio è entrata in vigore la legge europea 2019-2020 (238/2021), che liberalizza l’uso del 9×19 nelle armi corte; e dunque c’era bisogno di far sapere quali fossero i primi orientamenti del governo, peraltro suscettibili d’integrazioni. La legge stabilisce infatti che “le munizioni calibro 9×19 destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato [debbano] recare il marchio Nato o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione”.
Il ministero dell’Interno ricorda peraltro che il Banco di prova può già classificare le armi corte 9×19 come armi comuni da sparo; e che può già autorizzarne l’immissione sul mercato civile. (E Armi Magazine vi ha già raccontato come convertire la pistola al calibro 9×19 mm e come gestire le armi 9×21 Imi in collezione).
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