Il Tar chiarisce quale sia il limite massimo di munizioni detenibili se sono destinate a una pistola in calibro da carabina.
Anche se in un calibro che nasce per le armi lunghe, se destinate a una pistola le munizioni detenibili da parte di una singola persona non possono essere più di duecento. Lo ha stabilito il Tar del Piemonte con la sentenza 14 di giovedì 7 gennaio. In linea generale conta non la tipologia di munizione, se concettualmente da carabina o da pistola, ma la sua destinazione, se finirà in una carabina o in una pistola.
La legge prevede un’unica eccezione esplicita, munizioni da pistola utilizzate in armi lunghe: solo in questo caso “ha rilievo la tipologia di cartucce” che dunque non possono superare il limite di duecento. Ma non è legittimo dedurre che valga anche il contrario: se saranno utilizzate in una pistola, anche le munizioni in un calibro originariamente da carabina non possono essere più di duecento.
In breve: numero di cartucce detenibili
- Da pistola: 200 (regio decreto 635/40)
- Da arma lunga: 1.500
- Per arma lunga in calibro da pistola: 200 (dlgs 204/2010, articolo 6, comma 7)
- Per pistola in calibro da fucile: 200 (Tar Piemonte, sentenza 14/2021)
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