La Cassazione chiarisce quali siano i criteri per la definizione di munizioni da guerra.
Le munizioni da guerra sono tali per la loro “originaria e normale destinazione”, non è necessario “che siano atte all’impiego”. La prima sezione penale della Cassazione (sentenza 4178) si è così espressa sul ricorso, respinto, di un cittadino di Reggio Calabria che conservava alcuni bossoli esplosi, ricordo del servizio militare, “appesi al muro del corridoio dell’abitazione”.
I bossoli sono configurabili come munizioni da guerra anche se sono inutilizzabili e inidonei al nuovo impiego. Non contano la loro “inoffensività […] e il lungo tempo trascorso dalla loro produzione”. E non contano neppure “la mancanza di polvere da sparo e la circostanza che i bossoli non fossero stati ricaricati”.
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