La Cassazione si esprime sulla qualifica delle munizioni camiciate in acciaio.
Le munizioni camiciate in acciaio devono essere considerate munizioni da guerra, a prescindere dal calibro. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza 51880/2019 le cui motivazioni sono state rilasciate negli scorsi giorni.
L’articolo 2 del Tulps, che per le armi comuni vieta l’utilizzo di munizioni “a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, a espansione, auto-propellenti” , non è esaustivo. Perché l’articolo 1 definisce munizioni da guerra tutte quelle destinate al caricamento di armi da guerra. Comprese dunque le munizioni camiciate in acciaio, o blindate, da parificare ai proiettili a nucleo perforante.
“L’effetto della camiciatura” si legge nella sentenza “è in concreto proprio quello di indurre maggiore effetto perforante”. Lo rende possibile “la superiore resistenza agli ostacoli che detta camiciatura (di materiale acciaioso) possiede rispetto al normale proiettile non camiciato (di piombo, sostanza più tenera)”. L’utilizzo della camiciatura in acciaio, “che conferisce particolare aggressività incompatibile con gli scopi meramente difensivi connaturati alle armi comuni da sparo, non può dunque essere consentito ai privati”.