Con sentenza pubblicata del 5 aprile, numero 271/2017, il Tar Marche ha respinto, dichiarandone la improcedibilità, il ricorso presentato da LAC e WWF nei confronti del calendario venatorio regionale.
Il ricorso aveva visto intervenire ad opponendum la Federcaccia, rappresentata dall’avvocato Alberto Maria Bruni, supportato dalla memoria tecnica del dottor Michele Sorrenti.
Nel commentare la sentenza, il Tar Marche ha sottolineato come “la disciplina statale che delimita i periodi in cui le Regioni possono autorizzare il prelievo venatorio rappresenta il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante per le stesse Regioni e Province autonome. Nella specie, il calendario venatorio marchigiano rispetta in linea generale i limiti previsti dalla L. n. 157/1992.
Più nello specifico
“La classificazione SPEC delle specie cacciabili non assume valenza condizionante rispetto al prelievo venatorio, e questo né in assoluto né con riguardo alla stessa valenza della suddetta classificazione. Si deve, infatti, condividere l’argomento della Regione e di Federcaccia secondo cui esistono studi più aggiornati in materia, che costituiscono fra l’altro la base scientifica su cui le Istituzioni comunitarie fondano la propria azione negli ultimi anni. Il riferimento va al Rapporto sullo stato di conservazione delle specie, adottato nel 2014 ai sensi dell’art. 12 della Direttiva Uccelli e alla Red List of European Birds del 2015. Ciò comporta che l’assenza di un generale divieto di cacciabilità delle specie ricomprese nella lista SPEC di fatto ne ammette l’inserimento nel calendario venatorio regionale […] D’altra parte, si deve sottolineare il fatto che i paragrafi 2.4.24 e 2.4.25 della Guida interpretativa della Direttiva Uccelli, riportati a pagina 10 del ricorso, non contengono alcun espresso richiamo alla classificazione SPEC, alla quale non può dunque essere attribuito il carattere di parametro vincolante che pretendono di assegnarle le ricorrenti.
“Da ultimo va segnalato che lo stesso Ispra, come dimostra la nota datata 17 gennaio 2017 (versata in atti da Federcaccia in data 27/1/2017), condivide uno degli argomenti principali su cui negli ultimi anni si è fondata la Regione Marche nella predisposizione degli atti di regolamentazione del settore, ossia che uno studio serio e aggiornato dello stato di conservazione delle specie deve essere implementato a livello sovrannazionale o, quantomeno, a livello delle diverse macro-zone omogenee in cui è suddiviso il territorio dell’Unione europea. Questo perché i fenomeni migratori non sono racchiudibili rigidamente entro i confini nazionali dei singoli Stati e dunque anche la disciplina generale di riferimento (ossia le direttive comunitarie) deve essere elaborata alla luce di un quadro organico”.
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