Il Tar della Campania s’è espresso su un ricorso con cui gli si chiedeva d’annullare la revoca del porto d’armi disposta dopo una lite tra fidanzati.
Se è «fugace» e provoca soltanto una tensione temporanea destinata rapidamente a svanire, una lite tra fidanzati non può giustificare un provvedimento di revoca del porto d’armi neppure se per qualche motivo comporta l’intervento delle forze dell’ordine; lo ha deciso il Tar della Campania (sentenza 3621/2023) accogliendo un ricorso contro la prefettura di Caserta.
I carabinieri li aveva chiamati il padre della ragazza «lamentando ingiurie e velate minacce» verso la figlia che però non aveva presentato denuncia; anzi, s’era detta «angosciata per l’inopportuno intervento del padre»; d’altra parte s’era rapidamente riconciliata col fidanzato, con cui poi aveva deciso di sposarsi.
L’intervento delle forze dell’ordine fu dunque «inopportunamente sollecitato» da una persona che era solito richiederlo «anche in occasione di meri diverbi familiari»; la prefettura non ha dunque valutato adeguatamente la reale consistenza degli avvenimenti, troppo poco per disporre il divieto di detenere armi e munizioni.
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