Ci scrive un lettore: “Ho fatto installare un freno di bocca alla mia carabina Tikka, il tutto facendo filettare la volata, così come di fabbrica si trova in altri modelli similari della stessa Tikka. Qualcuno mi ha fatto notare che, dato che si tratta di un intervento sulla canna, dovrei inviare l’arma al Banco per una nuova punzonatura: qualora questo fosse vero, serve la dichiarazione dell’armiere autorizzato che ha fatto il lavoro?”
La risposta dell’avvocato Fabio Ferrari
Credo che in materia faccia ancora scuola la vicenda occorsa (immeritatamente) a un noto e stimato armaiolo alcuni anni fa, stigmatizzata sia da una accurata perizia sia da una sentenza del Tar Lombardia, che dovrebbe essere facilmente reperibile: n° 1339 del 22 maggio 2012. Si riporta in calce un breve stralcio della sentenza. Per approfondire, oltre alla lettura del decisum dei giudici amministrativi, il link al sito del giurista ed ex giudice Edoardo Mori.
Invero, la relazione, dopo una minuziosa descrizione dei reperti analizzati e delle qualità balistiche delle armi in sequestro, specifica che:
- le filettature realizzate per l’innesto del freno di bocca sono potenzialmente utilizzabili per la collocazione di qualunque accessorio che necessiti di essere bloccato alla volata dell’arma, come un bipede per l’appoggio, oppure un dispositivo silenziatore, con la precisazione che il montaggio di quest’ultimo non necessita affatto della filettatura, potendo “facilmente essere bloccato alla volata di un’arma anche mediante innesto a camma”. Inoltre, si è precisato che rispetto al tipo di arma analizzata, che usa cartucce ampiamente supersoniche, l’utilizzo di un silenziatore non avrebbe alcuna concreta utilità, salvo ipotizzare la realizzazione di un munizionamento subsonico artigianale, del quale però – vale evidenziare – non vi è traccia nel caso di specie;
- la filettatura realizzata per l’innesto di un freno di bocca non è di per sé vietata, “essendo regolarmente in commercio carabine dotate di omologa filettatura per l’applicazione del freno di bocca”;
- la filettatura “non concretizza alcuna variazione delle caratteristiche balistiche delle carabine” e “l’unico beneficio derivante dall’applicazione di un accessorio quale il freno di bocca è quello di attenuare l’effetto di ’rinculo’ alla spalla del tiratore”;
- la filettatura per l’apposizione del freno di bocca “non si presta ad aumentare la potenzialità di offesa delle carabine in esame”, oppure “a favorirne il porto, l’uso o l’occultamento”; inoltre la filettatura realizzata rientra nella fattispecie di “confezione artigianale” che non determina un’alterazione del prototipo tale da dover richiedere l’iscrizione al Catalogo di un diverso modello d’arma.
In definitiva, l’analisi dei verificatori mette in luce come l’operazione di filettatura per l’apposizione di un freno di bocca non integra un’operazione illecita di alterazione dell’arma, sicché risulta destituita di fondamento la tesi posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento gravato, tesi peraltro non ancorata a una specifica indagine di ordine strettamente tecnico.
Va pertanto ribadita la fondatezza della censura in esame.
Posto che una dei periti che furono nominati dal Tar è l’attuale direttore del Banco nazionale di prova (uno dei massimi esperti della materia), credo non ci sia neppure il rischio di un revirement a 180°; sono consapevole che qualcuno la potrà pensare diversamente, ma questo – a mio parere – è lo stato dell’arte su tale argomento.
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