Secondo la nostra normativa tutte le armi possono essere concesse in comodato, purché siano destinate a un uso sportivo o venatorio.
In Italia le armi possono essere concesse in comodato tra privati, addirittura locate, quindi previo il pagamento di un compenso; a stabilirlo è l’articolo 22 della legge n. 110 del 18 aprile 1975, che recita così:
“Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2 [armi da guerra, armi tipo guerra e armi comuni, ndr] , salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.
È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da duemila euro a ventimila euro chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.
La pena è raddoppiata se l’attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale”.
Armi comuni escluse dal comodato d’armi? No!
Nel tempo l’indicazione alla destinazione presente nella locuzione “armi destinate ad uso sportivo o di caccia” ha erroneamente fatto pensare che la possibilità del comodato d’armi sia riferita alle sole armi da caccia e con classificazione “sportiva”.
In realtà non può essere così perché la categoria delle armi sportive è stata creata con la legge n. 85/86, quindi oltre un decennio dopo la promulgazione della legge 110/75 che regola anche il comodato. Non è dunque possibile un riferimento a quella categoria di arma, semplicemente perché non esisteva ancora.
L’unico vincolo imposto al comodato è che le armi non vengano utilizzate per altro che non sia il tiro sportivo o la caccia: per esempio, la difesa personale non rientra tra le attività consentite con un’arma in comodato.
Che cosa fare per il comodato?
Occorre una semplice scrittura privata tra le parti, simile a quella che si compila per la cessione, con i dati dell’arma e dei porto d’armi sia del comodante sia del comodatario.
È inoltre importante che sia indicata la data perché, se il comodato si esaurisce entro le 72 ore, non vi sono ulteriori obblighi per le due parti; se invece il comodato si protrae più a lungo è necessario effettuare la denuncia.
Questo è un esempio di comodato d’armi da compilare.
Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.