La prima sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa sull’obbligo di confisca dell’arma in caso di reato di detenzione abusiva estinto per oblazione.
Anche se il reato di detenzione abusiva di armi è estinto per oblazione, la confisca dell’arma è inevitabile. Lo ha ribadito la prima sezione penale della Cassazione accogliendo il ricorso della procura presso la Corte d’appello di Ancona contro la sentenza del gip di Pesaro. Ha ragione la procura nel chiedere la confisca della carabina, obbligatoria ai sensi dell’articolo 6 della legge 152/1975. La norma prevede infatti che la confisca si applichi “a tutti i reati concernenti le armi”. Rimane esclusa solo in due casi, ossia assoluzione nel merito e appartenenza dell’arma a persona estranea al reato. Anche se non può essere considerata un’ammissione di colpevolezza, l’oblazione non è un proscioglimento. E, quando si parla di armi, la confisca obbligatoria è “essenzialmente preventiva”, come misura di sicurezza, e non sanzionatoria. Quindi l’oblazione non può impedirla.