Il Tar del Friuli ha chiesto alla Consulta di esprimersi sulla possibile incostituzionalità dell’articolo 43 del Tulps.
La Consulta dovrà pronunciarsi sull’eventuale profilo di incostituzionalità dell’articolo 43 del Tulps. Si tratta, com’è noto, della norma che definisce i motivi ostativi al rilascio della licenza di porto d’armi in caso di precedenti penali e riabilitazione. È stato il Tar del Friuli Venezia Giulia, che doveva esprimersi sul ricorso di un cacciatore e tiratore di Trieste, a chiamare in causa la Corte costituzionale. Il Tar doveva decidere sulla revoca del porto d’armi a causa di una condanna a 10 mesi per furto e simulazione di reato inflitta 42 anni fa. E ha rilevato un possibile profilo di incostituzionalità.
Soprattutto, si ritengono violati i principi di “eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza”, tutelati dall’articolo 3 della Carta, nei confronti di chi non ha potuto fruire dei più recenti benefici della legge penale. Il Tar del Friuli considera inoltre problematiche le “perpetue conseguenze pregiudizievoli, immotivatamente limitative della libera estrinsecazione della personalità”. Non può decidere per la concessione del porto d’armi, perché la lettera della legge glielo vieta. Parimenti, non può neppure confermare la revoca seguendo “acriticamente l’orientamento tradizionale che non condivide”. Perché la distanza temporale di una condanna mal si concilia con conseguenze perenni e con la valutazione del percorso di vita di una persona. E l’automatismo del divieto generalizzato potrebbe porsi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.