Il Tar della Campania si è espresso sul caso sollevato da un cacciatore di Napoli che riteneva sufficiente la denuncia ai carabinieri presentatisi nella sua abitazione.
Nel malaugurato caso di furto di un’arma, non basta denunciarlo alle forze dell’ordine che si presentano nell’abitazione: è necessario comunicarlo immediatamente anche “all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri”. Ma, al di là dell’eventuale condanna penale in caso di formale omessa denuncia, la buona fede di chi ha subito il furto può essere fondamentale per il mantenimento del porto d’armi. Lo ha stabilito il Tar della Campania pronunciandosi sul caso sollevato da un cittadino di Napoli, al quale il questore aveva disposto la revoca del porto d’armi.
Appena scoperto il furto di una doppietta Franchi calibro 12, l’uomo aveva “provveduto immediatamente a denunciare l’accadimento ai carabinieri […] intervenuti sul posto al momento del fatto che, sentite le persone presenti, avevano redatto specifico verbale di sopralluogo”. Il cacciatore “riteneva sufficiente, per l’adempimento dell’onere, la comunicazione della sottrazione in occasione dell’intervento delle forze dell’ordine per il furto subito nella propria abitazione”. Ma non è questo che prevede la legge. Ecco perché la condanna all’ammenda di 516 euro. Ma l’assoluta buona fede non può far propendere per una dichiarazione d’inaffidabilità.