Si tratta di un evento così lontano nel tempo e di tenue entità che non ha senso considerarlo un motivo automaticamente ostativo.
In alcuni casi è “incongruo applicare il rigore dell’automatismo ostativo”. Anzi, vanno meglio valutate le circostanze del caso concreto, soprattutto se l’evento che ha determinato la revoca del porto d’armi affonda nella notte dei tempi. Tanto più in presenza di una riabilitazione. È con questa motivazione che nella tarda serata di ieri il Consiglio di Stato ha annullato la decisione di questura e Tar della Campania restituendo il porto d’armi a un cacciatore di Salerno che nel 1962 si era reso colpevole di “furto di una bicicletta in concorso”.
In più: all’epoca la legge non prevedeva la conversione della pena detentiva in pecuniaria né escludeva la punibilità del reato per la tenuità, fattori che però adesso mettono fuori gioco l’automatismo della revoca: e, ritiene la giustizia amministrativa, non ha senso punire una persona con un provvedimento amministrativo così duro considerato che, se il reato fosse stato commesso adesso, difficilmente porterebbe a queste conseguenze.