La sentenza 27901/2022 della prima sezione penale della Cassazione permette di capire come si risponda alla domanda «È un’arma o no?» in caso di dubbio sul porto abusivo.
Dalla sentenza 27901/2022 con cui la prima sezione penale della Cassazione esclude dall’elenco la mannaia si possono trarre i criteri per rispondere volta volta alla domanda «È un’arma o no?». Le armi sono infatti le bombe; “qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti”; i gas asfissianti o accecanti; le armi da sparo; tutte quelle la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (combinato degli articoli 585 e 704 del codice penale).
Una mannaia non è nessuna di queste, semmai un utensile culinario eventualmente “considerabile come strumento atto a offendere”; di questi però la legge vieta il porto non assoluto, ma solo ingiustificato. Ecco perché l’imputato, che stava aiutando la propria compagna a traslocare i suoi beni in una nuova abitazione e che s’era ritrovato a trasportare coltelli e per l’appunto una mannaia nella stazione di Milano, dev’essere assolto.
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