Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un cacciatore friulano: se il certificato medico per porto d’armi dura meno di cinque anni, l’amministrazione ha il diritto di non rilasciare la licenza.
Se il certificato medico per porto d’armi non copre l’intera durata della licenza, è legittimo che l’amministrazione dica di no al rilascio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza emessa poche ore fa. Palazzo Spada ha infatti respinto il ricorso di un cacciatore friulano contro l’analoga sentenza del Tar.
“Il carattere tipico della licenza”, si legge nelle motivazioni, “non consente di modificarne la durata”. Nessuna prescrizione può cioè cambiare la durata del porto d’armi, stabilito per legge. E per un porto d’armi quinquennale ci vuole un certificato medico quinquennale. L’annotazione “rivedibile tra un anno”, o tra due, tre, quattro, pone dunque un serio ostacolo al rilascio del porto d’armi. Questo perché nessuna questura può concedere la licenza “per una durata inferiore a quella prevista dalla legge, [che corrisponda] a quella di presumibile permanenza di condizioni psicofisiche idonee”.
Nota sulla durata della licenza di porto d’armi
Da settembre 2018, si sa, il porto d’armi è valido per cinque anni. Al tempo del primo ricorso, presentato prima che fosse recepita la nuova Direttiva Armi, la durata era invece di sei anni: niente cambia nella struttura della sentenza.