Il duplicato del porto d’armi deve essere valido fino alla data di scadenza del titolo che materialmente sostituisce.
Il duplicato del porto d’armi rilasciato per furto, smarrimento o deterioramento deve avere i medesimi contenuti e la medesima validità del titolo di cui si chiede la sostituzione. Lo chiarisce una circolare del ministero dell’Interno, interpellato dalle associazioni di categoria per un’interpretazione esaustiva: in alcune realtà si è infatti imposto di rifare daccapo la procedura, e quindi di presentare un nuovo certificato medico, per il rilascio di una nuova licenza.
Ma, scrive il Viminale, questa mossa è sbagliata. Si comprimerebbe e si ridurrebbe in maniera arbitraria “la fruizione del titolo rubato, deteriorato o smarrito, ancora in corso di validità al momento dell’evento denunciato”.
Insieme alla richiesta di duplicato servono la denuncia di furto o smarrimento (necessaria anche nel secondo caso, visto che il documento è registrato nel sistema d’interscambio e il libretto è carta valori); le fotografie; la marca da bollo; l’attestazione di pagamento del costo del libretto.
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