Il Tar di Palermo ha rilasciato una sentenza nella quale sostiene che non sia necessario vietare il possesso di armi a chi è accusato di reati non violenti
Il divieto di detenzione delle armi non è automatico neppure in caso di temporanee misure di privazione della libertà. Lo stabilisce la sentenza 1109/2016 del Tar di Palermo rilasciata alla fine di ottobre, commentata soltanto dopo qualche settimana.
Tra i motivi del ritardo emerge anche la volontà di conservare l’anonimato del ricorrente. Il suo nome è infatti omesso dalla sentenza del Tar “a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata”.
La sentenza: non è obbligatorio il divieto di detenzione delle armi in caso di reati non violenti
Risulta comunque chiaro quanto accaduto e poi quanto deciso dal tribunale. Il ricorrente era stato sottoposto a una serie di misure cautelari (domiciliari, sequestro preventivo dell’azienda). Il motivo? L’ipotesi di reato di corruzione. E contestualmente a questi provvedimenti, questura e prefettura erano intervenute sul possesso di armi e munizioni. Nella fattispecie, intimandone il divieto di detenzione e rigettando l’istanza del rinnovo di porto d’armi venatorio.
Il Tar ha sospeso l’efficacia del divieto. I reati oggetto di indagine “non appaiono di per se stessi significativi del pericolo di abuso delle armi“. In più, la giustizia sottolinea che fino alla definizione della causa non si può correre il rischio di intraprendere un processo irreversibile. Non si potrebbe più tornare indietro dall’alienazione delle armi possedute o dalla loro rottamazione. Anche in caso di non rinvio a giudizio o assoluzione nel processo.
Ecco perché il tribunale “accoglie l’istanza e sospende gli effetti del divieto di detenzione delle armi e munizioni” imposto al ricorrente.