Da qualche mese la questura di Roma ha ufficializzato quale sia la procedura da seguire per la denuncia di munizioni.
Risale allo scorso settembre, ma se n’è avuta notizia soltanto adesso: la questura di Roma ha diffuso una circolare ai commissariati che operano sotto la sua giurisdizione chiarendo che nella denuncia di munizioni non è necessaria la distinzione per calibro («un’errata interpretazione della norma»), come invece richiesto da alcuni uffici.
Con l’obbligo di denunciarne oltre alla quantità «la specie» s’intende infatti soltanto la destinazione delle munizioni, se per arma lunga o corta. Eliminando «l’obbligo immotivato» di denunciare il calibro, si semplificano notevolmente le procedure; si riducono infatti i documenti che deve presentare chi, «sempre nel limite del quantitativo massimo detenibile di duecento cartucce per arma corta, acquista munizioni di calibro diverso perché detiene armi corte di calibro diverso». La questura di Roma ricorda inoltre che l’acquisto di munizioni a reintegro o per il cosiddetto consumo immediato, sparate cioè entro 72 ore, non deve essere denunciato.
Nella stessa circolare si legge che le denunce di detenzione di armi e munizioni devono essere presentate su un unico modello, quello disponibile sul sito ufficiale della polizia (resta possibile allegarci un elenco); in caso di trasmissione via posta elettronica certificata non è obbligatorio ritirare la copia cartacea, visto che «la ricevuta riveste prova legale di avvenuto inoltro».
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