Non ogni modifica rende necessario ripetere la denuncia di armi antiche in collezione.
La denuncia di armi antiche in collezione dev’essere ripetuta solo in caso di modifica del luogo di custodia o di cambiamenti sostanziali, ossia di quelli «che comportano il mutamento della natura della collezione»; e cioè se si registra un passaggio «da armi artistiche ad armi antiche o da armi corte ad armi lunghe e viceversa»; non quando cambia il numero delle armi, perché il semplice inserimento di una nuova arma non è una modifica sostanziale alla collezione. Lo ha ribadito la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 32949/2022) accogliendo in parte il ricorso di un collezionista cui il Tribunale di Sassari aveva contestato la detenzione di una spingarda ad avancarica a luminello.
La Cassazione ne approfitta per ricordare quali siano le leggi in vigore sulla materia. Chi non è titolare di licenza per collezione non può detenere più di otto armi antiche, artistiche o rare; deve inoltre denunciare ogni modifica «a specie, quantità, luogo di custodia». Sopra le otto armi è necessaria la specifica licenza di collezione, disciplinata diversamente rispetto a quella di collezione di armi comuni; per dire, non è richiesto l’accertamento della capacità tecnica del detentore, «fermo restando il divieto di detenzione del munizionamento»; e non è neppure previsto il limite di un esemplare per ciascun tipo di arma destinato a collezione, «anche se le armi presentano le stesse caratteristiche e [le stesse] tecniche di fabbricazione».
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