Già pubblicato in Gazzetta ufficiale, il nuovo decreto legge sull’emergenza sanitaria (DL 19 del 25 marzo 2020) entra in vigore oggi.
L’ultimo decreto legge sull’emergenza sanitaria coronavirus Covid-19 introduce importanti modifiche dal punto di vista sanzionatorio. Il provvedimento interviene su norme di carattere penale, modificandole, e ha stabilito nuove sanzioni che si applicheranno in modo retroattivo. Ogni rilievo potrebbe, nel mutato regime, avere un minore impatto sulle licenze di polizia, visto che non siamo più in presenza di fattispecie penalmente rilevanti. Oppure no, e in questo caso avremo già saltato il fosso. Contestazioni sanzionate in via amministrativa per certi aspetti applicativi secondo il codice della strada avranno la medesima valenza di quelle penali? Non vogliamo crederlo, ma la questione da oggi è sul tappeto.
Sanzioni e controlli: l’articolo 4 del DL 19/2020, decreto legge sull’emergenza sanitaria coronavirus Covid-19
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole “con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000” sono sostituite dalle seguenti: “con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il prefetto, informando preventivamente il ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Decreto legge sull’emergenza sanitaria: l’analisi delle sanzioni
Quindi: alle denunce per violazione dell’articolo 650 del codice penale già contestate non consegue più un procedimento penale (se non vi sono altre fattispecie di reato, bene inteso) ma una sanzione amministrativa da 200 euro. Non risulta del tutto chiaro se in tutti questi casi – quando ci sia stato l’uso di un veicolo (spostamento non giustificato in auto, caso tipico) – si applicherà anche l’aumento previsto dalla ultima parte del comma 1.
Pacifico, a mio avviso, che l’aumento “fino a un terzo” della sanzione (minima = 400 euro) ci sarà per le contestazioni che si verificano da oggi in poi, se commesse con l’utilizzo di un veicolo. Ci si potrebbe domandare se nella definizione di veicolo possano rientrare tutti quei mezzi di micromobilità detti anche “acceleratori di andatura”, argomento di grande attualità dopo il decreto Toninelli (da poco in vigore) sui monopattini mossi da motore elettrico. Viene inoltre ridefinita la sanzione prevista dal testo unico delle leggi sanitarie, con un sostanzioso aumento sia dell’arresto sia dell’ammenda, nei casi indicati.
Decreto legge sull’emergenza sanitaria: il richiamo al codice della strada
Il nuovo decreto legge sull’emergenza sanitaria esegue anche il richiamo al codice della strada, in tema di pagamento in misura ridotta delle sanzioni: art. 202 comma 1-2 e 2.1.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
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